Università di Pavia - Lo Spif Ar esprime manifesta disapprovazione e chiede la riformulazione dello stesso

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Università di Pavia - Lo Spif Ar esprime manifesta disapprovazione e chiede la riformulazione dello stesso

Spif Ar
Pubblicato in Attività Sindacale · 4 Agosto 2017
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Con nota del 04 luglio 2017, lo Spif ar, oltre a manifestare la disapprovazione per il bando emanato daal'Università di Pavia, chiede la riformulazione del bando, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso Universitario per le professioni Sanitarie dell'Area Riabilitativa.
Di seguito la nota:

" Al Rettore dell’Università di Pavia

Oggetto: Ammissione anni successivi in Fisioterapia AA 2017/2018 – Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università di Pavia

La scrivente Organizzazione Sindacale, avendo preso visione del bando relativo al regolamento per l’Ammissione agli anni successivi al primo Anno Accademico dell’Area Sanitaria, organizzato dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia per l’anno accademico 2017/18 e pubblicato sul portale online dell’Ateneo stesso, esprime manifesta disapprovazione all’Atto in oggetto.

Pertanto, è richiesta alla S.V. e a tutti gli uffici preposti, la riformulazione di tale bando in quanto presenta evidenti criticità, soprattutto nell’affermare che:

“L’ AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI A FISIOTERAPIA PER COLORO CHE SONO IN POSSESSO
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI MASSOFISIOTERAPISTA O DELLA LAUREA IN FISIOTERAPIA CONSEGUITA PRESSO ATENEI ESTERI LEGALMENTE RICONOSCIUTI” senza l’obbligo di sostenere il test d’ ammissione.

Il bando, da una parte prevede la possibilità di ammissione anche di soggetti con laurea in fisioterapia rilasciata da atenei esteri riconosciuti e quindi con la possibilità diretta di essere resi Equipollenti dal Ministero della Salute senza la necessità di un percorso universitario Integrativo.

Dall’altra parte permetterebbe ai possessori del titolo di Massofisioterapista acquisito dopo la legge 42/99 di accedere al percorso di laurea sanitaria senza il previsto test d’ammissione.

Nello specifico ricordiamo che tale figura professionale viene definita “operatore di interesse sanitario”, (come coerentemente riportato sul sito del Ministero) “nell’ambito della quale possono trovare posto attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, che si connotano per la mancanza di autonomia professionale ed alle quali corrisponde una formazione di livello
inferiore”.

Il masso fisioterapista, che si ricorda essere un operatore di interesse sanitario, con funzioni accessorie e strumentali alle professioni sanitarie, rientra nell’alveo di ausilio al personale medico e delle Professioni Sanitarie e pertanto sprovvisto di autonomia professionale. Esso opera nei settori della prevenzione, del recupero, del mantenimento e del miglioramento del benessere psico-fisico «attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti». Il massofisioterapista svolge la sua attività, di carattere servente ed ausiliario, in regime di dipendenza (pur essendo dichiarata figura posta ad esaurimento dal CCNL) o in regime libero professionale, nei limiti del suo collocamento giuridico-giurisdizionale. Il massofisioterapista non può porre diagnosi né impostare in autonomia la terapia né effettuare valutazioni funzionali, altrimenti si troverebbe in condizione di abuso della professione medica nonché sanitaria: orbene, egli opera basandosi espressamente sulle indicazioni del medico supervisore. La somministrazione da parte del massofisioterapista di terapie prescritte dal medico avviene su soggetti con disagi della mobilità di origine ortopedica o post-traumatica per il
mantenimento delle loro attività funzionali; viceversa, tale operatore non può intervenire sulle alterazioni del sistema nervoso centrale.

Fatti salvi i titoli conseguiti al pregresso ordinamento (nello specifico, entro il 17 marzo 1999), la figura del massofisioterapista non è riconducibile a quella del fisioterapista, in virtù del differente percorso formativo, anche al seguito del canale universitario, il primo, di carattere regionale e professionale, il secondo, nel pieno rispetto del diverso inquadramento giuridico nonché dei diversi perimetri di intervento.

PER QUANTO PREMESSO obbli risu

Risulta l’obbligo della scrivente per tutelare tutte le Persone e in particolare i professionisti Sanitari Laureati dell’Area Riabilitativa, già riconosciuti dal Ministero della Salute, escludendo, categoricamente i massofisioterapisti, da tale possibilità di percorso universitario. Si ribadisce che gli stessi possessori di tale Tito, sono definiti “operatori di interesse sanitario” e non riconducibili alle professioni sanitarie (art. 1 c.2 L.43/06) e pertanto risulterebbe, in via manifesta, una particolare agevolazione concessa dall’Università per l’ammissione agli anni successivi al primo ed in assenza dei Test di ingresso.

Rimaniamo in attesa della riformulazione del bando, al fine di non mettere in atto azioni legali, avendone tutto il diritto come O. S. di Categoria.

Siamo certi che, quanto superiormente rappresentato, ottenga il parere positivo. Si resta in attesa di Suo riscontro entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Al contrario, saremo costretti a mettere in campo tutte le azioni a tutela dei nostri soci.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.




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