Massofisioterapisti. Aifi: “Ora tocca al Governo e al Parlamento chiudere la partita”

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Massofisioterapisti. Aifi: “Ora tocca al Governo e al Parlamento chiudere la partita”

Spif Ar
Pubblicato in Massofisioterapisti · 19 Aprile 2016
Tags: Massofisioterapisti
[image:image-0]19 APR - Gentile direttore,
l'interrogazione dei sen. Mandelli, D'Ambrosio-Lettieri e altri, sulla figura del Massofisioterapista ha il pregio di stimolare il Governo a chiarire definitivamente la questione. Sui contenuti dell'interrogazione, tuttavia, è necessario portare elementi di chiarezza. In Italia il Massofisioterapista è una delle figure professionali che sono confluite nel Fisioterapista quando le Professioni Sanitarie sono state riordinate dalla L. 502/92.

Il Legislatore, e non solo per il Fisioterapista, nel provvedere a creare la "nuova" ed attuale (laureata) figura, ha determinato la chiusura delle scuole che formavano le "vecchie" e pre-esistenti figure, facendone confluire le competenze nella nuova.

La L. 502/92 prescriveva di chiudere le scuole relative alla formazione pregressa e, "semplicemente", in alcuni sparuti -ma significativi- casi, "qualcuno" si è preso la libertà di non farlo.

Ecco perché, banalmente, ci troviamo ora a dibattere sugli “esiti” di tale inadempimento.
Non ci sottraiamo, tuttavia, ai chiarimenti “tecnici”, perché l'interrogazione contiene un riferimento al c.d. “doppio canale formativo” ormai superato, oggi, per le professioni sanitarie. Ogni dubbio, infatti, è stato fugato dal Legislatore che è intervenuto per chiarire questo fondamentale aspetto, sollevato da una sentenza del Consiglio di Stato. Nella “confusione” che regna sulla problematica dei Massofisioterapisti ci si dimentica spesso che l’articolo 4 quater della Legge  3 febbraio 2006, n°27 ha definitivamente sancito che: ”...la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario”. Dell’interpretazione autentica della normativa vigente fatta dal Legislatore ha preso atto anche il Consiglio di Stato che con la sentenza n. 6444 del dicembre 2011 ha corretto una sua precedente pronuncia, la 4476/2003 e conseguentemente anche la n. 3218 del maggio 2011, entrambe citate nell’interrogazione e che sostengono l'esistenza di un doppio canale formativo. I giudici di Palazzo Spada affermano al punto n. 16: ”la sentenza n. 4476/2003 si riferisce ad un contesto normativo largamente superato dai successivi interventi legislativi, che hanno profondamente modificato il quadro di riferimento”.
E ancora riferendosi all’articolo 4 quater: ”Tale previsione non lascia dubbi di sorta in ordine all’esclusivo valore abilitante del titolo universitario per l ’esercizio dell’attività di Fisioterapia”. Altrettanto netta è la posizione sul riconoscimento dei titoli “Non vi è più alcuno spazio, quindi, per attribuire carattere equipollente ai diplomi rilasciati da altre scuole, comprese quelle regionali di formazione professionale”. Il CdS prosegue: ”l’affermazione secondo cui il percorso formativo regionale, .... ...convivrebbe ancora, con il percorso universitario, seppure fosse ritenuto desumibile dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato, non sarebbe più riferibile al diverso assetto legislativo, attualmente vigente”. Ormai  i titoli (Massofisioterapista e Terapista della Riabilitazione) della c.d. "formazione pregressa" sono stati dichiarati equipollenti al Fisioterapista se con percorso triennale (D.M. Salute 27 luglio 2000) e hanno potuto accedere al percorso di equivalenza se biennali (DPCM 26 luglio 2011), ma sempre e comunque se facenti parte della formazione pregressa, cioè conseguiti entro il 17/03/99.

E questo sulla base della semplice, banale, ma stringente logica che se esiste una professione con attribuite certe competenze, non ce ne può essere un'altra che insista sullo stesso ambito. E anche questo è previsto dalla Legge. Leggendo il CdS, nelle innumerevoli sentenze su questa tematica, è ormai chiaro l’invito al Legislatore, così come ha fatto con l’articolo 4 quater, ad un intervento definitivo che confermi l’interpretazione autentica della 502/92, già correttamente applicata dalla quasi totalità delle Regioni Italiane e cioè che i corsi di formazione previsti dal vecchio ordinamento per le figure non riordinate sono da considerare soppressi.

Quello che c’è da fare per chiudere definitivamente la problematica è chiaro: tocca ora al Governo e al Parlamento.

Mimmo D'Erasmo
Vice-Presidente Associazione Italiana Fisioterapisti - delega agli Affari Legali



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