[image:image-0]Resta sempre in capo all’Azienda e al Medico competente, la responsabilità della sicurezza del lavoratore. Lo sottolinea di nuovo, la Suprema Corte di Cassazione sez. penale con sentenza 35425/2016. Il medico competente è obbligato alla programmazione della sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più` avanzati. (d.lgs n. 81 del 2008 art. 25 lettera b) e art. 41)