“Mala tempora currunt” e “Bruschi risvegli”, fiscali e di giustizia amministrativa, per i massofisioterapisti post ’99

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“Mala tempora currunt” e “Bruschi risvegli”, fiscali e di giustizia amministrativa, per i massofisioterapisti post ’99

Spif Ar
Pubblicato in Massofisioterapisti · 18 Aprile 2017
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Dopo il poderoso “montante”, sferrato dal MIUR sul ring dell’Università di Foggia, che ha messo al tappeto la vergognosa furbata con cui si voleva far diventare Fisioterapisti circa 200 massofisioterapisti post ’99, facendoli benevolmente iscrivere al 3° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, “mala tempora currunt” ancora, per questi operatori di interesse sanitario con nessuna autonomia.

Sono infatti, questi, tempora di Dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche e l’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa – Direzione Centrale Gestione Tributi), con la Circolare n.7/E del 4 aprile scorso, ha messo a disposizione di contribuenti, commercialisti e Centri di Assistenza Fiscale (CAF), una “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”. Un papiro di ben 324 pagine.

Nella parte in cui si tratta della detraibilità ai fini fiscali delle Spese Sanitarie, ecco che, alle pagg. 27 e 28, è possibile leggere quanto segue:

“Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anch’esse senza necessità di una specifica prescrizione medica (ad esempio fisioterapista, dietista). La prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano. Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1). Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.”

Per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e per il Ministero della Salute (vedasi vicenda di Foggia) si tratta “…di soggetti in possesso di titolo ritenuto equipollente, senza che ne ricorrano i presupposti di legge……”

Per il Ministero delle Finanze, cui fa capo l’Agenzia delle Entrate, è più che mai cogente, non può essere derogata, non ammette dubbi o perplessità, la data del 17 marzo 1999 come data limite, spartiacque, confine, oltre la quale non hanno alcun valore abilitante i diplomi di massofisioterapista conseguiti successivamente…….

Ed infine, è fresca di pubblicazione (mercoledì 12 aprile), una Sentenza del TAR Lazio (riportata in calce), che manda ancora a tappeto le loro illusorie aspirazioni e potrebbe creare non pochi problemi anche all’Istituto Enrico Fermi di Perugia, che era intervenuto, nel ricorso presentato, “ad opponendum”. Un controsenso, visto che poi il Tribunale gli ha dato poi ragione.

La sentenza, in buona sostanza, rigetta il ricorso, presentato da un sedicente Comitato Europeo Massofisioterapisti (C.E.M.), contro il Ministero della Salute, colpevole, a loro dire, di non provvedere alla determinazione della “figura professionale del massofisioterapista” in ottemperanza al d.m. 10 luglio 1998 e del relativo corso di formazione. Provvedimento, questo, meglio conosciuto come “Decreto Bindi” che, a due anni esatti dalla chiusura dei corsi per Massofisioterapisti, che da norma dovevano terminare il primo gennaio 1996, aveva riaperto i corsi, ma solo per i ciechi.

Il TAR,nel dichiarare inammissibile il ricorso (e si leggano le motivazioni), ha voluto fare anche alcune precisazioni e, entrando nel merito, ha affermato che:

– la riforma del Titolo V della Costituzione, del 2001, ha portato ad un mutamento copernicano delle competenze legislative e regolamentari;

– è mutata la stessa natura del massofisioterapista, che da “professione sanitaria (ausiliaria ndr) è scalato ad “operatore di interesse sanitario”;

– l’abrogazione del d.m. 7 settembre 1976, considerato da sempre il profilo professionale del massofisioterapista, abrogazione avvenuta nel 2010 e quella del d.m. 17 febbraio 1997 n. 105, decreto della Pubblica Istruzione, che in qualche maniera lo aveva sostituito, abrogato anch’esso, come citato nella sentenza del TAR Lazio, hanno di fatto “svuotato” il d.m. 10 luglio 1998 e reso inesigibili i “desiderata” del sopracitato Comitato Europeo Massofisioterapisti. Di notevole rilevanza l’abrogazione del d.m. 17 febbraio 1997 n. 105, perché potrebbe togliere l’unico appiglio alla prosecuzione della formazione di un operatore che, all’improvviso, scopre di non avere una sua identità, nonostante questo decreto sia presente sui “diplomi” rilasciati da chi non ha voluto sospendere la formazione nel 1996.

Molti di coloro che, in buona fede, hanno acquisito questo titolo, pensando di comprare una Ferrari, si potrebbero trovare ora tra le mani una Trabant e siccome tra di loro c’è anche gente con una solida cultura universitaria (SM), non mi meraviglierei se ne uscisse una azione collettiva contro chi non ha mantenuto le promesse.

Nel “Notiziario Professionale” del settembre 2000 di “Riabilitazione Oggi”, periodico di settore di cui ero a quel tempo Direttore Responsabile, venne pubblicato un pezzo, a firma del Collega Gianni Melotti, che, dopo 17 anni, sembrerebbe ora più che mai tornato d’attualità, dal titolo suggestivo ed emblematico: “Equipollenze e bruschi risvegli”, che così iniziava: “Il decreto sull’equipollenza dei titoli pregressi ai Diplomi Universitari vede, non del tutto condivisa, per i fisioterapisti, l’equipollenza automatica di circa 500 massofisioterapisti che si sono diplomati in corsi triennali dopo la scuola media superiore in base alla legge 403 del 1971. Purtroppo però non tutte le Regioni si sono adeguate a quanto disposto in materia dalla legge 502/92, che prevedeva la soppressione di tali scuole dal primo gennaio 1996, e hanno continuato a formare massofisioterapisti, mantenendo in essere un pericoloso doppio canale formativo che ora, per legge, poteva essere riconosciuto equipollente al D. U. di fisioterapista.

A fare chiarezza e a dare un brusco risveglio dai sogni, è venuta una risposta del Governo ad una interrogazione parlamentare firmata dai Senatori Rebol, Lavagnini, Zilio, Monticone, Montanino e Rescaglio. In sostanza il Governo si dice al corrente che le Regioni Umbria, Marche e Puglia (gli interroganti aggiungevano anche la Lombardia, per casi nel bresciano e nel bergamasco, e il Piemonte, per una scuola della Croce Rossa), hanno attivato corsi “contra legem” e, di conseguenza, i titoli che saranno rilasciati sono da considerarsi irrilevanti ai fini della prescritta abilitazione professionale.

In conclusione tali titoli, recita la risposta del Governo, sia quelli eventualmente conseguiti al presente, sia gli altri in via di conseguimento, NON SONO TITOLI ABILITANTI E VALIDI quindi nemmeno equipollenti; ma, aggiungo io, se il Governo sapeva, perché ha permesso e continua a permettere che vengano conseguiti inutili pezzi di carta illudendo gli studenti e le loro famiglie…….”

“Mala tempora currunt”. - di Romualdo Carini, Fisioterapista e Giornalista Pubblicista

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12579 del 2016, proposto da:
Comitato Europeo Massofisioterapisti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nadia Corà C.F. CRONDA66C42C406K e Guido Paratico C.F. PRTGDU73D21C312H, con domicilio eletto presso l’avvocato Giulio Bellini in Roma, via Archimede, 138

contro

Ministero della salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

AIFI – Associazione Italiana Fisioterapisti, non costituita in giudizio

e con l’intervento di

ad opponendum
Istituto Enrico Fermi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Adragna C.F. DRGNCL60H27H501J e Milena Pescerelli C.F. PSCMLN70H58A944R, con domicilio eletto presso l’avvocato Nicola Adragna in Roma, lungotevere dei Mellini, 44

per l’annullamento

del silenzio inadempimento serbato dal Ministero della salute sulla richiesta di adozione del decreto ministeriale previsto dal d.m. 10 luglio 1998, con determinazione della figura professionale di massofisioterapista e disciplina del relativo corso di formazione, ed eventuale nomina di un commissario ad acta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;

Visto altresì l’atto di intervento ad opponendum dell’Istituto Enrico Fermi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso ex art. 117 c.p.a. in epigrafe il Comitato Europeo Massofisioterapisti chiede che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della salute sulla diffida del Comitato ad adottare il decreto ministeriale, previsto dal d.m. 10 luglio 1998, per la determinazione della figura professionale di massofisioterapista e la disciplina del relativo corso di formazione.

Il Ministero della salute, che in un primo tempo non si era costituito in giudizio, a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 2742 del 23 febbraio 2017, si è difeso articolando difese in rito e in merito precedute da un ampio excursus normativo sulla materia e ha concluso per l’inammissibilità ovvero per l’infondatezza della domanda.

E’ intervenuto ad opponendum l’Istituto Enrico Fermi il quale ha preso conclusioni sovrapponibili a quelle della difesa erariale.

Osserva il Collegio come, in linea generale, sia esclusa l’ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione con riguardo all’adozione di atti amministrativi generali-regolamentari come quello del quale si discute, poiché strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale, ossia finalizzata all’adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari, il che non avviene per gli atti generali, i quali sono indirizzati ad una pluralità indifferenziata di destinatari, ancorché identificabili con una intera categoria professionale da riordinare, e non sono destinati a produrre effetti nella sfera giuridica di singoli soggetti specificamente individuati (cfr, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5015, 26 marzo 2014, n. 1460 e 22 giugno 2011, n. 3798; TAR Campania Napoli, sez. VIII, 19 maggio 2015 n. 2797).

Tanto basta a dichiarare l’inammissibilità del ricorso in esame.

Tuttavia, non è inutile considerare ulteriormente come, nella specie e per quanto correttamente messo in luce dalla difesa erariale, si debba registrare, rispetto al quadro giuridico nel quale era collocato il d.m. sanità 10 luglio 1998 (il quale disponeva, all’art. 1, comma 2, primo periodo: «con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell’art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sarà rideterminata la figura e il relativo profilo del massofisioterapista»), da un lato, un mutamento copernicano delle competenze legislative e regolamentari sopravvenuto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione e, dall’altro, il mutamento della stessa natura del massofisioterapista, da professione sanitaria ad operatore di interesse sanitario, assieme all’abrogazione di una parte significativa del quadro normativo evocato dal ricorrente (d.m. 7 settembre 1976 e d.m. 17 febbraio 1997, n, 105), con la complessiva conseguenza del superamento della stessa previsione del d.m. 10 luglio 1998 per i fini invocati dal Comitato che oggi agisce in giudizio.

In definitiva, con riguardo a tale ultimo profilo, deve anche ritenersi insussistente – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – una norma di legge che costituisca un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione evocata in giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del Ministero intimato, mentre possono essere compensate con l’interveniente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna il Comitato Europeo Massofisioterapisti a rifondere al Ministero della salute le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), compensandole invece con l’interventore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore



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